San Severino, un’ordinanza per la pulizia dei fossi posti a ridosso delle strade
Andranno puliti ogni anno dai proprietari dei terreni

Il Comune di San Severino Marche ricorda che, in base a quanto disposto da un’apposita Ordinanza emessa dal sindaco, tutti i proprietari di aree e terreni e tutti i conduttori o fruenti degli stessi posti a confine con le strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale, sono obbligati di provvedere a garantire la stabilità e la manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l’incolumità pubblica. Qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), proprietari e gestori sono invitati a provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell’acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato. Il materiale di risulta, ovviamente, dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento.
I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti ogni anno e comunque secondo necessità. Inoltre i proprietari e i conduttori sono invitati a mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale. Tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri. Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, ci si dovrà preoccupare di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni dovranno invece rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
A carico di coloro che risulteranno inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa. In presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.
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